Lo statuto
Indice articoli
Articolo 1
Costituzione e sede
1. E' costituita una Associazione, ai sensi degli
articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata
"Comitato Fiere Terziario"- successivamente
denominato "Comitato " - con sede legale
ed amministrativa a Roma presso la Confcommercio.
2. L'assemblea può deliberare l'istituzione
di uffici decentrati o di spostare la sede del Comitato.
3. Il Comitato non ha fini di lucro nè vincoli
con partiti e movimenti politici.
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Articolo 2
Scopi
1.Nel quadro degli scopi istituzionali della Confcommercio
e per la migliore realizzazione degli stessi, il Comitato
ha il compito di assicurare al Sistema Confederale
le migliori condizioni di attività nell'ambito
fieristico ed in particolare:
a) l'esercizio della rappresentanza del Sistema Confederale
in materia fieristica;
b) la promozione ed il coordinamento delle attività
fieristiche nonchè gli interventi di tutela
del sistema fieristico e delle sue componenti presso
tutte le sedi competenti, in Italia ed all'estero;
c) la prestazione di servizi reali agli Enti e/o
alle imprese, come attività complementare e
sussidiaria rispetto a quella dei centri di servizio
già esistenti.
2. Nell'ambito di tali scopi il Comitato:
a) svolge azione di tutela e di promozione ,a livello
nazionale ed internazionale, nell'interesse generale
dei propri Associati, anche mediante l'organizzazione
e la realizzazione di studi, ricerche e convegni;
b) rappresenta Associazioni, Enti e Società
operanti nel settore fieristico, al fine di assicurare
la necessaria tutela nei confronti della pubblica
amministrazione e di Enti, Organizzazioni ed Associazioni
nazionali ed estere operanti nel settore;
c) promuove lo studio dei problemi di carattere tecnico,
economico, amministrativo e giuridico relativi all'attività
fieristica, individuandone le soluzioni più
razionali da indicare sia agli Associati ed alla pubblica
amministrazione, che alla opinione pubblica.
3. Con deliberazione della Giunta possono essere
costituiti ,nell'ambito del Comitato , gruppi o comitati
di settore composti da associati che abbiano interessi
o problemi comuni o che svolgono specifiche attività
di servizi omogenei collegate all'attività
fieristica .
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Articolo 3
Associati
1. Possono far parte del Comitato Fiere Terziario:
a) le Associazioni, aderenti alla Confcommercio,
che promuovano o organizzino, anche indirettamente
e con continuità, manifestazioni fieristiche
in Italia ed all'estero e le Associazioni territoriali
costituenti la Confcommercio, sede di significativi
complessi fieristici e con interessi, anche indiretti,
nel settore fieristico ;
b) gli enti espressi dal sistema confederale ,sotto
qualsiasi forma costituiti, con o senza personalità
giuridica, o le società, che promuovano od
organizzino, anche indirettamente e con continuità,
manifestazioni fieristiche in Italia ed all'estero.
2. Possono aderire al Comitato, con voto consultivo
in Assemblea, le associazioni, società e professionisti
che svolgono attività di servizi ausiliari
e complementari all'attività fieristica ,su
proposta di una delle Associazioni di cui alla lettera
a) del comma 1.
3. I soggetti previsti dal comma 1, che intendono
aderire, sono tenuti a presentare domanda di ammissione
al Comitato, comprovando, con idonea documentazione,
la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente
Statuto. Sulla domanda di ammissione decide la Giunta
del Comitato. La deliberazione di ammissione è
soggetta a ratifica da parte dell'Assemblea del Comitato.
4. Il soggetto che presenta richiesta di ammissione
si impegna, contestualmente alla presentazione della
domanda stessa, ad accettare integralmente le norme
del presente Statuto e gli oneri conseguenti
5. L'Associato è tenuto a comunicare tempestivamente
al Comitato ogni variazione della propria forma giuridica,
della ragione e denominazione sociale e dell'oggetto
sociale, oltre a fornire al Comitato tutte le informazioni
sulle manifestazioni fieristiche di propria competenza
o dell'attività svolta.
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Articolo 4
Contributi
1. Ogni socio è tenuto a versare le contribuzioni
dovute secondo l'ammontare e con le modalità
deliberate ogni anno dalla Giunta . La Giunta delibera
l'ammontare dei contributi associativi sulla base
dei seguenti principi:
a) un importo annuo minimo uguale per tutti gli Associati
di cui all'art.3, comma 1;
b) un importo annuo calcolato sulla base dei metri
quadrati espositivi, o comunque proporzionato in relazione
all'importanza, per ciascuna manifestazione fieristica
,organizzata o promossa dagli associati di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'art.3, secondo criteri
e parametri definiti in apposito regolamento approvato
dall'Assemblea su proposta della Giunta.
c) un contributo specifico per i soci di cui all'art.
3, comma 2.
2. La deliberazione della Giunta è soggetta
a ratifica da parte dell'Assemblea .
3. I Soci sono impegnati alle contribuzioni statutarie
per un biennio solare dalla data di ammissione, impegno
rinnovabile tacitamente a valere per ogni anno solare
successivo al primo biennio, salvo che il rapporto
associativo con il Comitato non venga disdetto, nelle
forme legali, sei mesi prima della scadenza.
4. Per iniziative promosse nell'interesse di particolari
settori l'Assemblea potrà deliberare contributi
straordinari da porre a carico solo degli Associati
che aderiscono all'iniziativa.
5. La posizione di associato ed i contributi associativi
sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti
a causa di morte, e non sono rivalutabili.
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Articolo 5
Fondo Comune
1. Concorrono a costituire il fondo comune:
a) i contributi associativi;
b) ogni eventuale elargizione o versamento fatto
da terzi;
c) i contributi di Enti o Società non aderenti
al Comitato che organizzino manifestazioni fieristiche
partecipate da Associati al Comitato;
d) i proventi derivanti da studi ed attività
commissionate da terzi o comunque derivanti dall'attività
svolta dal Comitato.
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Articolo 6
Organi del Comitato
1. Sono organi del Comitato:
1) l'Assemblea
2) la Giunta
3) il Presidente
4) i due Vice Presidenti , di cui uno di nomina della
Confcommercio
5) il Collegio dei Revisori dei Conti.
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Articolo 7
Assemblea
1. L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti
degli Associati di cui all'art. 3, in regola con il
pagamento dei contributi.
2. Ciascun Associato può farsi rappresentare
in Assemblea per delega del rappresentante legale,
dal rappresentante di altro Associato.
3. Nessun rappresentante può essere portatore
di più di due deleghe di altri associati oltre
la propria.
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Articolo 8
Assemblea: competenze
1. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria:
a) stabilisce le direttive per l'attività
del Comitato ed approva il regolamento di cui all'art.4;
b) elegge, tra i rappresentati dei soci di cui all'art.3,
comma 1, il Presidente, un Vice Presidente e la Giunta,
previa determinazione per quest'ultima del numero
dei componenti ai sensi dell'art. 11 del presente
Statuto e nomina, su designazione della Confcommercio,
l'altro Vice-Presidente ;
c) elegge il Collegio dei Revisori dei conti e ne
fissa il compenso annuo;
d) approva il bilancio preventivo prima dell'inizio
dell'esercizio, e, entro il 30 giugno dell'anno successivo,
quello consuntivo .
3. L'Assemblea straordinaria:
a) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
b) delibera sullo scioglimento del Comitato, nominando
uno o più liquidatori, anche tra persone scelte
al di fuori degli Associati.
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Articolo 9
Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento
1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita:
a) in prima convocazione con la presenza dei rappresentanti
dei soci che dispongono della meta più uno
dei voti spettanti a tutti i soci;
b) in seconda convocazione qualunque sia il numero
dei rappresentanti presenti e la consistenza della
massa contributiva.
2. L'Assemblea straordinaria è regolarmente
costituita con la presenza di Associati che rappresentino
almeno metà più uno della massa contributiva.
3. La convocazione dell'Assemblea è fatta
dal Presidente almeno una volta all'anno ed ogni qual
volta sia necessario; l'avviso di convocazione deve
contenere l'ordine del giorno, la data ed il luogo
di riunione ed è trasmesso, a mezzo telefax,
con preavviso di almeno otto giorni, salvo i casi
di urgenza in cui tale termine può essere ridotto
a tre giorni .
4. L'Assemblea deve altresì essere convocata
dal Presidente quando ne sia stata fatta richiesta
scritta da almeno 1/10 degli Associati.
5. Ai fini delle deliberazioni dell'Assemblea, ogni
Associato, in regola con il pagamento dei contributi
, ha diritto ad un voto. Ad esso va aggiunto, in ragione
dei contributi corrisposti per l'esercizio finanziario
precedente la data di convocazione dell'assemblea,
un voto per ogni scaglione di contribuzione.
6. Lo scaglione di contribuzione di cui al comma
5 è determinato dal regolamento di cui all'art.4.
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Articolo 10
Presidente e Vice Presidenti
1. Il Presidente ha la rappresentanza del Comitato
di fronte a terzi ed in giudizio; allo stesso spetta
dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e della
Giunta; rappresenta il Comitato , salvo delega, nelle
Commissioni regionali o ministeriali in materia di
fiere; provvede all'ordinaria amministrazione, assume
il personale e, in caso di eccezionale urgenza, può
assumere decisioni di competenza della Giunta, con
l'eccezione di quelle spettanti all'Assemblea, e con
l'obbligo di informazione e di ratifica nella seduta
successiva; presiede la Assemblea e la Giunta.
2. I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nelle
sue funzioni. Il Presidente, in caso di propria assenza
o impedimento, può delegare loro, anche disgiuntamente,
parte dei suoi poteri, fatta eccezione per la rappresentanza
legale del Comitato in giudizio.
3. Il Presidente e i due Vice Presidenti durano in
carica quattro anni e sono rieleggibili .
4. L'elezione del Presidente e di uno dei Vice Presidenti
avviene secondo le formalità decise dall'Assemblea.
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Articolo 11
Giunta
1. La Giunta è composta dal Presidente, dai
due Vice Presidenti, e da un numero di membri eletti
dall'Assemblea tra i soci di cui all'art.3, comma1,
lettere) a e b) non superiore a 8.
2. I membri di Giunta durano in carica 4 anni e sono
rieleggibili .
3. La giunta può cooptare nel corso di un
mandato fino ad 1|3 dei propri componenti eletti.
La delibera di cooptazione è soggetta a ratifica
da parte dell'Assemblea.
4.I soci di cui all'art.3, comma1, sono rappresentati
in Giunta proporzionalmente alla capacità contributiva
determinata ai sensi dell'art.4.
5. Nel caso in cui un componente la Giunta cessa
dalla carica nel corso del mandato, la Giunta provvede
all'integrazione e questi dura in carica fino alla
scadenza del quadriennio.
6. La Giunta è l'organo esecutivo del Comitato,
dà attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea
e assume le decisioni che non siano di competenza
dell'Assemblea.
7. La convocazione della Giunta è fatta dal
Presidente almeno tre volte l'anno. L'avviso di convocazione
deve contenere l'ordine del giorno, la data ed il
luogo di riunione e può essere trasmesso a
mezzo telefax , con preavviso di almeno otto giorni,
ed ,in caso di urgenza , con preavviso di almeno 3
giorni.
8. La Giunta deve altresì riunirsi quando
ne facciano richiesta scritta almeno 1/3 dei suoi
membri: La richiesta deve contenere l'ordine del giorno
ed il termine, comunque non inferiore a giorni dieci,
entro il quale la Giunta deve essere tenuta.
9. Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza
dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza
dei presenti ed ,in caso di parità, prevale
il voto del Presidente o del Vice Presidente che presiede.
10. Nei casi di urgenza, la Giunta può assumere
iniziative o prendere deliberazioni di competenza
dell'Assemblea, da sottoporre a ratifica di quest'ultima
nella prima riunione.
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Articolo 12
Requisiti per l'accesso alle cariche associative
1. La carica di Presidente, del vice Presidente elettivo
e di componente di Giunta è riservata ai rappresentanti
degli Associati che siano in regola con i contributi
associativi.
2. Per rappresentanti si intendono il legale rappresentante
delle Associazioni, degli Enti o delle società
aderenti al Comitato o un suo delegato formalmente
designato in forza di procura speciale .
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Articolo 13
Segretario
1. Il Segretario del Comitato è nominato dalla
Giunta su proposta del Presidente, anche al di fuori
dei componenti degli organi sociali e dei soci.
2 . Al Segretario è affidata l'esecuzione
delle delibere e delle direttive degli organi statutari,
nonchè la gestione operativa e amministrativa
del Comitato.
3. Il Segretario svolge le proprie funzioni sotto
il controllo del Presidente.
4. Il Segretario partecipa alle sedute della Giunta
a titolo consultivo e senza diritto di voto.
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Articolo 14
Scioglimento
1. Lo scioglimento del Comitato è deliberato
dall'Assemblea a maggioranza dei soci.
2. In tale occasione l'Assemblea provvede alla nomina
di uno o più liquidatori.
3. In caso di scioglimento del Comitato, eventuali
sussistenze attive, una volta onorate tutte le obbligazioni
assunte, sono devolute ad altri enti o Associazioni
con finalità analoghe o ai fini di pubblica
utilità, sentito l'organismo di controllo di
cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre
1996,n.662 e salvo diversa disposizione imposta dalla
legge .
4. In presenza di eventuali sussistenze passive, le
stesse verranno sopportate dagli Associati proporzionalmente
all'ammontare dei contributi versati da ciascuno.
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Articolo 15
Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone
di tre membri effettivi e di due supplenti eletti
dall'Assemblea. Il Collegio, alla sua prima riunione,
elegge al proprio interno il Presidente, che deve
essere iscritto all'albo dei Revisori Ufficiali dei
Conti.
2. Compito del Collegio è la verifica ed il
controllo amministrativo e contabile della gestione
del Comitato.
3. Valgono nei confronti del Collegio, ove applicabili,
le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del
codice civile.
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Articolo 16
Recesso
1. L'Associato che intende recedere dal Comitato
deve comunicarlo, con raccomandata R.R., al Presidente
entro il primo semestre di ogni anno.
2. Il recesso ha effetto alla fine dell'anno in cui
è stato comunicato.
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Articolo 17
Esclusione
1. Il Presidente, su deliberazione della Giunta,
in presenza di fatti o comportamenti di particolare
gravità, può dichiarare l'esclusione
di un Associato dal Comitato.
2. L'Associato può ricorrere contro la delibera
di esclusione ad un collegio arbitrale composto da
due arbitri nominati rispettivamente dal Comitato
e dal socio escluso e da un terzo arbitro, con funzioni
di presidente, nominato concordemente dalle due parti.
In caso di mancato accordo provvede alla
nomina il Presidente del Tribunale della sede legale
del Comitato.
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Articolo 18
Marchio
1. Il Comitato è titolare di un marchio collettivo
e di un logo che lo contraddistingue.
2. Il marchio può essere usato dagli Associati
secondo le modalità definite da apposito regolamento
in violazione del quale la Giunta può infliggere
agli Associati eventuali sanzioni, fino a determinarne
l'espulsione, fatto salvo il risarcimento dei danni.
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Articolo 19
Rinvio al Codice Civile
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto sono
applicabili gli articoli 36 e seguenti del Codice
Civile in materia di Associazioni non riconosciute.
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Articolo 20
Norma transitoria
1. Nella fase di prima applicazione del presente
statuto, le funzioni degli organi statutari del Comitato
sono determinate nell'atto costitutivo del Comitato
stesso e sono svolte dall'assemblea dei soci fondatori.
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